Art. 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. |
L’istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede (il proprietario e manutentore delle strutture è l'ente locale).