Somministrazione dei farmaci
Art. 8 – SOMMINISTRAZIONE FARMACI
I farmaci a scuola possono essere somministrati agli studenti solo nei casi di continuità terapeutica e di assoluta necessità seguendo il protocollo previsto caso per caso sulla base della seguente procedura:
– i genitori sottopongono al Dirigente Scolastico la richiesta di autorizzazione di somministrazione di farmaci a scuola completa della Certificazione dello stato di malattia e relativo Piano Terapeutico, redatta dal Medico
– la richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico ad ogni cambio di ciclo scolastico e anche in caso di trasferimento/passaggio ad altra Istituzione Scolastica e deve indicare i recapiti per contatti in caso di necessità da parte della Scuola.
Nella richiesta i genitori devono dichiarare di:
– essere consapevoli che, nel caso in cui la somministrazione sia effettuata dal personale scolastico dichiaratosi disponibile, lo stesso non deve avere né competenze né funzioni sanitarie;
– autorizzare il personale della scuola a somministrare il farmaco secondo le indicazioni del Piano Terapeutico e di sollevarlo da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso;
– impegnarsi a fornire alla Scuola il farmaco/i farmaci prescritti nel Piano Terapeutico, in confezione integra da conservare a scuola e l’eventuale materiale necessario alla somministrazione;
– impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al Piano Terapeutico, formalmente documentate dal medico responsabile dello stesso.
PROCEDURA ATTUATIVA
Il Dirigente Scolastico
– informa il Consiglio di Classe
– individua i Docenti, il personale ATA dichiaratosi disponibile ad intervenire nelle casistiche oggetto del presente protocollo
– recepisce inoltre l’eventuale disponibilità di altri soggetti volontari individuati e formalmente autorizzati dal genitore
– verifica le condizioni ambientali atte a garantire una corretta modalità alla conservazione del farmaco
– comunica ai genitori l’avvio della procedura